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.......................................................................................................................................................................................................................................................... Articoli interdizione
Art. 414 Persone che devono essere interdette Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti).
Art. 415 Persone che possono essere inabilitate Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all`interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429). Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un`educazione sufficiente, salva l`applicazione dell`art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell`ultimo anno di minore età Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell`ultimo anno della sua minore età. L`interdizione o l`inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l`età maggiore (421).
Art. 417 Istanza d`interdizione o di inabilitazione L`interdizione o l`inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712). Se l`interdicendo o l`inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l`interdizione o l`inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
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